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ARCHIVIATI.

  • Immagine del redattore: Valentina Drago
    Valentina Drago
  • 1 apr 2019
  • Tempo di lettura: 2 min

Sentenza del GIP Angela Gerardi:

"Rileva il GIP che, a fronte delle indagini svolte dal Pubblico Ministero anche in seguito alla prima ordinanza di rigetto della richiesta di archiviazione, che anticipava dubbi e lacune investigative in seguito confermati e solo parzialmente risolti dagli esiti dell'incidente probatorio, permangono zone d'ombra non investigate e, oramai, di difficile accertamento, stante il tempo trascorso dai fatti.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla mancata e già sollecitata acquisizione dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza presenti nel cortile della caserma che, se prelevati nell'immediatezza dei fatti, avrebbero potuto sicuramente fornire elementi di grande utilità all'accertamento di quanto accaduto la notte del decesso del Drago.

In secondo luogo, si rileva nuovamente la mancata acquisizione dei tabulati telefonici sulle utenze in uso agli indagati e in particolare ai compagni di camerata del giovane militare, che per un verso avrebbero consentito di verificare i contatti intercorsi tra i predetti, per un altro verso avrebbero potuto eventualmente riscontrare le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero circa la presenza/assenza in caserma la notte dei fatti. [...]

Il Pubblico Ministero ha approfondito alcuni profili meritevoli di una più attenta valutazione, senza che sia tuttavia mai emerso alcun nuovo spunto investigativo, alcuna traccia utile alle indagini o idonea a giustificarne la prosecuzione.

Con la conseguenza che gli elementi ad oggi raccolti non possono ritenersi idonei a sostenere l'accusa in un eventuale giudizio, non essendo stata neppure accertata la esatta dinamica dei fatti che, al limite, avrebbe potuto fornire indicazioni su eventuali responsabilità concorrenti di natura dolosa nel delitto doloso, oggetto del procedimento contro Lorenzi e altri, anch'esso archiviato.

In conclusione, non possono raccogliersi le ulteriori sollecitazioni degli opponenti o perché relative ad attività investigative che si rivelerebbero ormai infruttuose poiché tardive, o perché tendenti ad una rivisitazione dei fatti attraverso una lettura alternativa delle acquisizioni già presenti in atti, allo stato non sostenibile.

Deve pertanto disporsi l'archiviazione del procedimento, fatte salve esigenze di nuove investigazioni cui, su richiesta del Pubblico Ministero, seguirebbe la immediata riapertura delle indagini."


 
 
 

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